Unione di Comuni
Associazione Nazionale Comuni Italiani
L'unione di comuni è un ente territoriale italiano, e più precisamente un ente locale, di secondo grado disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recepisce la legge 3 agosto 1999, n. 265, in particolare dall'articolo 32.
Unione di Comuni
L'ente è costituito da due o più comuni per l’esercizio congiunto di funzioni specifiche a esso delegate. Il suo ambito territoriale coincide con quello dei comuni membri; è dotata di autonomia statutaria nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle norme comunitarie, statali e regionali.
Alle Unioni di comuni si applicano, per quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con specifico riguardo alle norme in materia di composizione e numero degli organi dei comuni, il quale non può eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente.
Ordinamento Amministrativo
Lo scopo
I cinque commi dell'articolo 32 definiscono le Unioni di comuni in maniera sintetica e precisa, dando la massima flessibilità all'interno di poche regole precise.
Nel primo comma si definisce l'unione come costituita da due o più comuni che devono essere contigui con un obiettivo chiaro: esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. Ciò significa che i singoli comuni si uniscono e trasferiscono alle unioni funzioni e servizi. Ciò implica che il servizio o la funzione trasferita all'Unione viene sottratta alla titolarità diretta del Comune, e rientra nella titolarità dell'Unione dei Comuni. In ciò si esprime una prima differenza rispetto alle semplici convenzione di gestione dei servizi, in cui la titolarità del servizio permane in capo al comune convenzionato, mentre il comune capofila semplicemente esercita lo stesso su delega degli altri. L'Unione deve avere un atto costitutivo e uno statuto. Lo statuto deve avere alcune caratteristiche:
- deve essere approvato dai singoli consigli comunali con procedure e maggioranze previste per le modifiche statutarie
- deve definire gli organi e le modalità per la loro costituzione
- definisce le funzioni svolte dall'unione e le risorse di finanziamento
- il presidente deve essere scelto fra i sindaci eletti
- gli altri organi previsti, quali la Giunta Esecutiva e il Consiglio dell'Unione, devono essere composti da consiglieri o membri delle giunte con la presenza delle minoranze
L'Unione decide al suo interno i regolamenti per la propria organizzazione ed i rapporti con i singoli comuni. Il decreto conclude disponendo che le Unioni seguono le regole ed i principi previsti per i comuni, evidenziando che i componenti degli organi non possono eccedere le disposizioni relative ai comuni con la popolazione complessiva delle amministrazioni locali associate. Ultimo, ma fondante dei poteri delle unioni, è la destinazione di tutti gli introiti che derivano da tasse, tariffe e contributi dovuti per i servizi trasferiti dai comuni.
Le Attuazioni
Con un decreto legislativo che ha regole sintetiche, chiare e minime, le attuazioni sono spesso molto diverse fra di loro e vengono costruite in funzione delle singole esigenze territoriali ed istituzionali. La realizzazione delle Unioni di Comuni permette di creare delle economie di scala nel dimensionare i servizi e crea le condizioni per la sopravvivenza dei piccoli comuni che, pur mantenendo la loro identità, possono accorpare servizi al fine di ridurre i costi pro-capite e ridurre pro-quota le spese fisse di gestione di alcuni servizi. I costi di gestione degli enti sono solitamente bassi, strutture formate da amministratori dei comuni e servizi coperti da entrate dedicate per la maggior parte dei servizi conferiti.
Le Unioni introdotte dalla L. 142/90 hanno avuto particolare fortuna a partire dalla novellazione riportata dal TUEL, che ha soppresso l'obbligo inizialmente previsto per le Unioni di giungere alla fusione entro 10 anni dalla loro costituzione. Successivamente, numerose leggi regionali, a seguito della modifica del titolo V della Costituzione sono intervenute in materia, prevedendo discipline concorrenti, a volte in aperto contrasto con la disciplina del TUEL sulle Unioni. In particolare riguardo agli organi. Sono da segnalare due importanti riforme, la prima quella prevista dall'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, che tra l'altro ha indicato le Unioni come una delle due forme di gestione per l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali, attualmente individuate nell'art. 21 c. 3 L. 42/09, per i Comuni sotto i 5000 abitanti (l'altra forma è quella della convenzione ex art. 30 TUEL). La seconda riforma è quella dell'art. 16 L. 148/2011, che ha introdotto una nuova tipologia di unioni, le c.d. Unioni Municipali, pensata per i Comuni sotto i mille abitanti.
Legge 8 giugno 1990, n. 142
La riforma del 2000 si rese necessaria per correggere e migliorare quelle parti della legge 142/90 che si erano dimostrate, nell'esperienza pratica, oramai insoddisfacenti ed inadeguate. Lo scopo era quello di dare più forza all'azione amministrativa, con particolare attenzione ai Comuni di piccola entità demografica, ritenendo essenziali le dimensioni degli Enti locali, in relazione al maggior numero di funzioni loro affidate (grazie all'autonomia statutaria di cui essi godono).
I Comuni, secondo l'originaria impostazione della legge 142/90 (dal combinato disposto degli artt. 11 e 26), potevano richiedere la fusione immediata (art.11) oppure dar vita alla forma associativa denominata Unione di Comuni (art.26), la quale costituiva la prima fase del procedimento di fusione.
L'art. 26 di questa legge, contenuto nel capo VIII, dedicato alle forme associative, stabiliva che:
- l'Unione costituisce una forma associativa, realizzata tra enti finitimi (confinanti, limitrofi, vicini), appartenenti alla stessa provincia
- ciascun Comune partecipante deve avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ma è ammesso che possa far parte dell'Unione non più di un Comune con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 10.000 abitanti
- L'Unione viene costituita "per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi"
L'Unione tende quindi ad assumere un carattere polifunzionale, spettando all'atto costitutivo ed al regolamento la delimitazione effettiva dell'ambito di attività ad essa demandate.
I Consorzi di comuni
Una particolare tipologia di Unioni di comuni sono i "Consorzi di comuni" che vengono previsti in alcune regioni autonome nel proprio Statuto speciale:
- In Sicilia, il "libero Consorzio dei Comuni" viene denominato "Provincia Regionale" che hanno preso il posto delle classiche provincie, che erano state abolite dallo statuto
- In Trentino Alto Adige sono previsti sia dalla provincia di Bolzano che da quella di Trento, con il Consorzio dei comuni trentini e le Comunità di Valle, oltre ai Bacini Imbriferi Montani (BIM)
Elenco delle unioni di comuni in Italia
Piemonte
Provincia di Alessandria
- Comunità collinare Alto Monferrato Acquese
- Comunità collinare Colli Tortonesi
- Comunità collinare del Monferrato
- Comunità collinare "Il girasole"
- • Terre di Po e colline del Monferrato
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