Disciplina del Commercio Itinerante 2013
Disciplina del commercio su aree pubbliche in forma itinerante 2013 - Ordinanda 133 del 2013
IL SINDACO ORDINA
- E’ vietato l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle seguenti zone e strade del territorio comunale, a tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale ed a tutela della sicurezza pubblica, in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni:
- tutto il Centro Storico e le strade adiacenti di seguito elencate: via A. Primaldo, via Guglielmotto d’Otranto, piazza De Gasperi; via S. Francesco di Paola, via Donna Caterina, via Delle Torri, via Vittorio Emanuele, via Cristoforo Colombo;
- via Lungomare T.O., via Santa Barbara, via Lungomare Kennedy, via e piazza De Donno, via Idro, via Giovanni Paolo II, via Tenente Eula, via XXV Aprile, via Pantaleone Presbitero, via S. Giovanni, via Punta, via Vecchia Alimini, via 800 Martiri, via del Porto, Largo Castellana, via A. Sforza, tratto compreso tra viale Rocamatura e Hotel La Plancia, via Riviera degli Haethey.
- E’ vietato l’esercizio del commercio al dettaglio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime del Comune di Otranto;
- Gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante effettuano soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.
- E’ fatto divieto di impiegare mezzi audiovisivi e/o strumenti di amplificazione sonora per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
- Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante dovranno osservare tutti i giorni della settimana il seguente orario:
- antimeridiano dalle ore 8,30 alle ore 13,00
- pomeridiano dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nel periodo invernale
- e dalle ore 17,00 alle ore 21,00 nel periodo estivo.
- E’ fatto divieto di:
- collocare la merce a contatto con il terreno e di esporla su banchi o altre attrezzature poste al suolo; la merce può essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa;
- sostare nello stesso luogo oltre il tempo necessario per servire il cliente; è consentito fermarsi a richiesta del cliente e sostare il tempo necessario per servirlo. La sosta deve avvenire elusivamente in aree esterne alla sede stradale, in modo da non intralciare il traffico e nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la circolazione, per garantire la sicurezza dei clienti e degli utenti della strada.
- Gli operatori commerciali hanno l’obbligo di lasciare pulito lo spazio occupato per la sosta e sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e o a proprietà di terzi.
- Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel Centro Storico e in tutto il Centro Urbano nel giorno del mercato settimanale.
- I produttori agricoli abilitati, ai sensi del D.Lgs n. 228 /2001, a vendere i propri prodotti in forma itinerante sono tenuti a rispettare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.
- Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con sanzioni amministrative pecunarie ai sensi dell’art. 29, commi 1-2-3 del D.Lgs n. 114/98 da applicarsi secondo le procedure previste dalla L. 689/1981 e dell’art. 24 della L.R. n. 18/2001.
La presente ordinanza sostituisce integralmente l’ordinanza n. 21/2000 del 13.06.2000.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR PUGLIA – Sezione di Lecce entro il termine di 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.
Il Comando Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e gli altri Organi di Vigilanza disporranno gli opportuni accertamenti per verificare l’osservanza del presente provvedimento.
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio one –line e sul sito istituzionale del Comune, nell’apposita sezione ordinanze.
Residenza Municipale 31.01.2013
Portale Turistico Informativo
Latitudine: 40.15 Nord - Longitudine: 18.5 Est
Telefono: +39 0836 805350 - Cellulare: +39 329 2956361
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